Il diritto di famiglia fa parte dell’identità di uno Stato. Questo è il principio che è stato ribadito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha tra l’altro, stabilito che uno Stato membro deve riconoscere il diritto di filiazione tra un bambino e una coppia sposata dello stesso sesso per consentire l’esercizio dei diritti attribuiti ai cittadini dell’Unione alla libera circolazione.
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Il diritto di famiglia fa parte dell’identità di uno Stato.
Il diritto di famiglia è parte integrante dell’identità di uno Stato. Questo è il principio che è stato ribadito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella C-490/20 del 15 aprile 2021.
È da notare che l’Unione europea (UE) possiede soltanto le attribuzioni conferitele dai trattati.
Ai sensi di tale principio, l’Unione può agire soltanto entro i limiti delle competenze conferitele dai Paesi dell’UE nei trattati.
Le competenze non attribuite all’Unione dai trattati, restano, pertanto, di prerogativa dei Paesi dell’UE.
E il diritto di famiglia è una di quelle materie di competenza esclusiva degli Stati membri.
Il caso sottoposto alla Corte di Giustizia UE
Il caso, che ha determinato, la pronuncia della Corte di Giustizia UE è stato propiziato dal Tribunale Amministrativo bulgaro, di Sofia.
La controversia riguarda due donne una cittadina bulgara e l’altra, cittadina del Regno Unito, che hanno avuto un figlio in Spagna, loro Paese di residenza.
La Spagna ha dato loro un certificato di nascita che le indica entrambe come madri.
Una delle due donne ha richiesto alle autorità bulgare il rilascio di un atto di nascita per ottenere la carta d’identità bulgara, in cui fossero indicati i nomi delle due madri.
Il Comune di Sofia ha respinto tale richiesta, in quanto la legge bulgara non consente che due madri siano registrate come genitori di un bambino su un certificato di nascita.
Il rifiuto da parte del Comune di Sofia è derivato dal fatto che, in Bulgaria, prevale una concezione “tradizionale” della famiglia.
Tale concezione costituisce un valore tutelato in virtù dell’identità di uno Stato, ai sensi dell’articolo 4 , paragrafo 2 TUE.
Per tale motivo è stato adito il Tribunale amministrativo di Sofia, che, a sua volta, si è rivolto alla Corte di Giustizia Ue per dirimere il caso.
La decisione della Corte di Giustizia UE ribadisce che il diritto di famiglia è parte dell’identità di uno Stato.
La Corte di Giustizia UE esaminando il caso ha concluso che:
1) Uno Stato membro deve consentire ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari di circolare e soggiornare liberamente all’interno del territorio degli Stati membri.
Uno Stato membro non può, pertanto, rifiutarsi di riconoscere i legami familiari tra il bambino e le due donne designate come suoi genitori nell’atto di nascita dello Stato membro di residenza.
E ciò a tutela del diritto alla libera circolazione dei cittadini nei Paesi UE a svolgere una “vita familiare normale” sia nel Paese d’origine che in quello ospitante.
2) Il secondo principio posto dalla Corte e che è quello che maggiormente ci interessa, afferma che:
L’identità di uno Stato giustifica il rifiuto di riconoscere la filiazione di una coppia sposata formata da due donne, così come attestato dal certificato di nascita spagnolo.
Conclusioni
In conclusione.
La soluzione proposta dai giudici della Corte di Giustizia UE risente indubbiamente di una interpretazione elastica della cd. vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU.
Il concetto di vita privata e familiare, così come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ma anche dalla Corte di Giustizia UE, è, infatti, un concetto elastico in cui ci si può mettere dentro di tutto, anche il rapporto tra persone dello stesso sesso.
Tant’è vero che la nozione di “coniuge” – secondo la sentenza della Corte di Giustizia del 5 giugno 2018, Coman e altri (C – 673/16, EU: C: 2018: 385, punto 33) – sarebbe neutra dal punto di vista del genere e può comprendere, dunque, anche il coniuge dello stesso sesso.
Nonostante tali presupposti non condivisibili, la Corte di Giustizia lussemburghese ha ribadito, ai sensi dell’art. 4, paragrafo 2, TUE, che il diritto di famiglia fa parte dell’identità di uno Stato.
Sono, però, proprio le Corti di giustizia che operano, purtroppo, anche in Italia, alla decostruzione del diritto di famiglia, al fine di ridefinirlo secondo nuove basi, non più conformi al diritto naturale, ma orientate a sposare l’assoluta autodeterminazione degli individui.
La sentenza della Corte di Giustizia, in oggetto, tuttavia, ribadendo che il diritto di famiglia fa parte dell’identità di uno Stato, ci conferma in una missione giuridica a tutela della famiglia naturale, ai sensi dell’art. 29 della nostra Carta costituzionale.
Ciò significherà certamente operare nel solco della tutela identitaria della nostra Nazione.
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