CONVEGNO ADOZIONE PASSATO E FUTURO DI UN CONCETTO GIURIDICO

Convegno nazionale dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani a ROMA il 5 dicembre 2014, dal titolo: “Adozione, passato e futuro di un concetto giuridico”

L’adozione nel diritto canonico

Relazione al 64° Convegno di Studio dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani

Roma – 5 dicembre 2014

di Giancarlo Cerrelli

Il tema oggetto della mia relazione può essere trattato da varie angolature. Il tempo che ho a disposizione, tuttavia, non mi consente di esporre in modo ampio e dettagliato tutte le problematiche sottese all’oggetto della mia relazione. Ho, pertanto, deciso di posare la mia attenzione precipuamente su alcuni aspetti del tema che ritengo utili, problematici e attuali. 

Prima di addentrarmi nell’argomento ritengo opportuno chiarire un elemento, ovvio, ma che è il presupposto, per meglio intendere quello che andrò a dire.

Chi sono i destinatari, o meglio i soggetti passivi della legge canonica, cioè coloro che sono obbligati ad osservare le leggi della Chiesa? 

Il can. 11 del C.J.C. afferma:

“Alle leggi puramente ecclesiastiche sono tenuti tutti i battezzati nella Chiesa Cattolica o in essa accolti e che godono di sufficiente uso di ragione e, a meno che non sia disposto espressamente altro dal diritto, hanno compiuto il settimo anno di età”

L’adozione e il Magistero della Chiesa

Chiarito questo dato essenziale, addentrandoci nel tema, verifichiamo dapprima cosa afferma il magistero della Chiesa sull’adozione. La dottrina della Chiesa la presenta alla luce della sua finalità, quella cioè di dare una famiglia a bambini che non ce l’hanno. Così il decreto del Concilio Vaticano II sull’apostolato dei laici Apostolicam Actuositatem,  mette l’adozione al primo posto tra le opere dell’apostolato familiare, dicendo che: “Fra le svariate opere dell’apostolato familiare, ci sia concesso di enumerare le seguenti: adottare come figli i bambini abbandonati”.

L’Esortazione Apostolica Familiaris Consortio di Papa San Giovanni Paolo II afferma: “le famiglie cristiane sapranno vivere una maggiore disponibilità verso l’adozione e l’affidamento di quei figli che sono privati dei genitori o da essi abbandonati (FC 41) e presenta l’adozione come una possibilità di realizzare la fecondità familiare, soprattutto nelle famiglie in cui la fecondità naturale viene a mancare. In tal caso l’adozione permette di realizzare in seno alla famiglia la creatività che è sempre il frutto dello Spirito Santo (cf. FC 41).

Anche il Pontificio Consiglio per la Famiglia nel Simposio Internazionale sul tema dell’adozione svoltosi a Siviglia dal 25-27 febbraio 1994, al numero 9 della Dichiarazione finale presenta l’adozione come se fosse una nuova rinascita per i bambini privi dei propri genitori.

Anche la Carta dei Diritti della Famiglia, parlando delle varie forme di protezione della vita umana, ricorda l’istituto dell’adozione e l’obbligo di ogni società di proteggere: “gli orfani o i fanciulli privi dell’assistenza dei loro genitori o tutori”

La Chiesa, dunque, non solo incoraggia le famiglie a praticare l’adozione, ma si impegna a sollecitare gli Stati a garantire alle famiglie la vera possibilità di adottare dei bambini, soprattutto quelli che per qualsiasi motivo hanno perso i loro genitori.

L’adozione nel diritto canonico  

Dal pensiero del magistero della Chiesa sull’adozione, vediamo com’è trattato questo istituto dal diritto canonico.

La Chiesa, com’è noto, ha fatto a meno di una codificazione fino al 1917. Da questa data sono stati promulgati ad oggi 3 codici di diritto canonico uno, appunto nel 1917 e l’altro nel 1983 che ha abrogato il precedente ed è attualmente in vigore. 

Nel 1990 è stato promulgato, invece, il Codice di diritto canonico delle Chiede Orientali

Nessuno dei tre codici di diritto canonico ci dà una definizione legale di adozione e, d’altra parte la dottrina canonica mutua in buona sostanza la definizione che ne dà il diritto civile.

La nozione dell’istituto dell’adozione sia da parte del diritto canonico che dal diritto civile viene desunta dal diritto romano. Ci sembra pertanto opportuno, prima di trattare la disciplina attuale dell’adozione in ambito canonico, fare un breve excursus storico circa le modalità con cui l’adozione è stata recepita dalla legge della Chiesa sin dai primordi.

Come l’adozione è stata recepita dalla legge della Chiesa

a) Nel diritto romano

Le prime tracce dell’adozione si rinvengono presso il popolo d’Israele, gli antichi popoli germanici ed altri popoli, ma fu il diritto romano a perfezionare l’istituto. In tale diritto vi erano varie forme di filiazione adottiva la più antica era l’adrogatio, che consisteva nel passaggio di una persona sui iuris e della sua famiglia in una nuova famiglia nella quale veniva assorbita, con l’estinzione del gruppo familiare originario. 

L’adoptio, invece, di origine più recente era l’atto con cui un pater familias assumeva sotto la propria potestà una persona (adottato) appartenente ad altra famiglia. 

L’adottato lasciava così il proprio gruppo familiare ed entrava, come filius familias in quello dell’adottante.

Quello che comunque ci interessa maggiormente scoprire è quale sia stato il fine per cui, nelle varie epoche della storia di Roma e sotto la vigenza del diritto romano, si sia ricorsi all’istituto dell’adozione.

Le fonti, consentono di individuare con chiarezza la ragione per cui, normalmente si faceva ricorso all’adozione e che pare fosse quella di procurare a chi mancasse di discendenza naturale un filius da allevare ed educare e che continuasse il nome, i culti e l’eredità della famiglia.

L’adozione appare un istituto largamente praticato nella realtà quotidiana e, come detto, con la finalità naturale di procurare un filius a chi non ne avesse; ma si ricorreva all’adozione anche per scopi successori e per scopi di natura politico sociale, quali ad esempio trasformare un Latino in cittadino, un plebeo in patrizio e viceversa, oppure, ancora, per perpetuare il monopolio politico all’interno di alcuni gruppi. 

L’adottato passava nella famiglia e nella potestà dell’adottante in condizione analoga a quella del figlio naturale legittimo, e diveniva erede ab intestato dell’adottante. E poiché per mezzo dell’adozione si diveniva filius familias, ne sorgeva un impedimento al matrimonio, e non semplicemente proibente, ma dirimente tra adottante, adottato e discendenti dell’adottato; fra adottato e moglie dell’adottante, fra adottante e moglie dell’adottato.

Nel diritto classico si affacciano due tendenze, che in seguito avranno più ampio sviluppo, la prima è quella di considerare l’adozione come una sorta di filiazione artificiale e perciò di richiedere all’adottante un’età maggiore che nell’adottato; la seconda è quella di vedere nell’adozione un atto che si compie, tendenzialmente, nell’interesse dell’adottato: si nega, in altre parole, l’adozione a chi abbia già un figlio, se il padre con ciò non sarà in grado di mantenerne decorosamente anche un altro.

Questi due spunti nell’epoca postclassica e giustinianea diventano i filoni principali dell’istituto. Difatti si dirà ormai apertamente che adoptio naturam imitatur, vale a dire che l’adoptio si fa a somiglianza della filiazione e perciò ad esempio chi non ha gli organi necessari alla procreazione non può neanche adottare e inoltre, l’adottante deve avere, sull’analogia del padre naturale, almeno 18 anni in più dell’adottato

L’adoptio subì nell’epoca postclassica-pregiustinianea radicali trasformazioni che hanno preparato e condotto alla riforma giustinianea, effettuata, come è noto, nel 531 d.C..

Colui, infatti, che si preoccupò di riequilibrare sul piano giuridico l’istituto dell’adozione fu Giustiniano, il quale intervenne a legiferare in materia di adozione strictu sensu, modificando incisivamente la portata e gli effetti dell’istituto.

Nel diritto giustinianeo l’adozione si presenta come un negozio giuridico costituito direttamente tra i due padri con il consenso dell’adottato.

L’effetto precipuo dell’adozione era quello di far acquistare all’adottato lo status di figlio nei riguardi dell’adottante.

Giustiniano distingue tra l’adoptio plena (adozione da parte dell’avo paterno e materno), che non differisce dall’adozione dei classici e l’adoptio minus plena (da parte di un estraneo), la quale non costituisce un distacco dell’adottante dalla sua famiglia di origine, tanto è vero che l’adottato conserva i diritti di successione ed inoltre non è sottoposto alla patria potestasdell’adottante; il solo effetto che produce quest’ultimo tipo di adozione, è quello di attribuire all’adottato i diritti di un heres suus rispetto all’adottante se questi muore intestato.

L’adoptio minus plena, non meno dell’adoptio plena, era finalizzata a creare un rapporto di filiazione legittima, che, sebbene non producesse il sorgere di legami agnatizii, conservava tuttavia la sua rilevanza, non solo sul piano sociale, ma anche su quello giuridico.

In definitiva possiamo affermare che la riforma di Giustiniano relativamente all’adozione ha i caratteri che la configurano nell’epoca moderna, nel senso che la adoptio minus plena può considerarsi come il precedente immediato della nostra adozione.

Uno degli effetti dell’adozione fu il divieto di matrimonio con efficacia analoga a quella della consanguineità.

b) L’adozione romana è fatta propria dalla Chiesa

La Chiesa, in assenza di una dottrina propria dell’adozione si limitò in materia matrimoniale a confermare la legge romana. Essa, essendosi propagata sul territorio dell’Impero Romano, non solo non respinse in generale le leggi civili sul matrimonio, ma anzi si conformò di fatto a queste leggi.

La Chiesa in questi primi secoli si adeguò, per ciò che concerne il matrimonio, al diritto romano, perciò non considerò necessario dotarsi di un sistema di norme proprio, se non per quelle ipotesi in cui il diritto romano divergeva con il diritto divino, positivo o naturale. 

Il primo documento scritto che fa riferimento all’adozione in ambito canonico non appare fino al secolo IX e riguarda l’impedimento di parentela legale. 

E’ un testo di Nicolò I (858-867), il quale in una sua risposta al Re Michele di Bulgaria nell’866 rispose a un quesito che concerneva l’impedimento di parentela spirituale e a questo proposito menziona l’impedimento di parentela legale.

Un ulteriore documento che riguarda l’impedimento di parentela legale, considerato peraltro in maniera indiretta, in quanto il testo si riferisce direttamente all’impedimento di parentela spirituale, è quello di Pasquale II (1099-1118).

Con Graziano (sec. XII) l’impedimento di parentela legale e dunque il divieto di matrimonio, si stabilì in modo definitivo, nella legislazione canonica con effetto dirimente, cioè che dà luogo alla nullità del vincolo.

Il diritto feudale ha contribuito a ridurre, nella prassi, il ricorso all’adozione e a dare ad essa una minore importanza. 

 L’idea dell’adozione come “imitazione della natura” e quindi come istituto artificiale, fu ripresa con rinnovato vigore nel Medio Evo, che non solamente assegna dei limiti all’istituto dell’adozione, ma ne rinforza il suo carattere “fittizio”. Si sostiene che l’adottato non è un figlio, è la sua immagine, è la sua rappresentazione. Fondamentalmente l’idea che prevale è, che soltanto la natura nell’ordine voluto da Dio e unicamente l’unione matrimoniale, istituita per la propagazione del genere umano, può donare un figlio.

La Rivoluzione francese, anziché abrogare, richiamò in vita (18 gennaio 1792) l’istituto dell’adozione, che anche nella Francia era quasi totalmente scomparso.

La verità è che, poiché l’adozione è un istituto che la Chiesa non ha mai regolato direttamente, dovette nel corso dei secoli, necessariamente assumerla come essa era nelle varie legislazioni civili, le quali avevano una disciplina molto diversa da un paese all’altro, in particolare per quanto riguardava l’intensità del vincolo che con l’adozione si costituiva tra i due soggetti e tra ciascuno di essi e il coniuge e i parenti dell’altro; ne conseguì che la Chiesa a causa di questa varietà e disciplina fino all’entrata in vigore del Codice pio-benedettino del 1917, seguì il criterio di considerare adozione, agli effetti dell’impedimento matrimoniale, quella che aveva gli elementi essenziali dell’adozione prevista dal diritto romano: norma che peraltro dava ovviamente luogo a gravi incertezze pratiche, non risultando sempre agevole stabilire se la disciplina data all’adozione dalla legge civile di uno Stato fosse o meno tale che quell’adozione dovesse considerarsi alla stregua dell’adozione romana.

Iniziano, intanto, a nascere, dal XIX sec., gli Stati nazionali, che assunsero a poco a poco il monopolio della produzione del diritto facendo tabula rasa di ciò che era stato considerato come tale in precedenza, mettendo in qualche modo in disuso il diritto romano in quanto diritto suppletorio e immaginando di poter plasmare una nuova società attraverso una legge imposta su un territorio definito. 

Il Code Napoleon del 1804, che rivela in pieno la sua filiazione illuministica, divenne la base di buona parte delle codificazioni in Europa continentale; divenne il paradigma per gli altri codici europei, ispirando una serie di codici civili nazionali, i quali contenevano, tra l’altro, le diverse norme circa l’istituto dell’adozione e i suoi effetti giuridici.

c) Il Codex Juris Canonici del 1917  

Anche la Chiesa promulgò il 27 maggio 1917 il suo primo Codex iuris canonici e continuando la secolare tradizione della Chiesa non introdusse una normativa propria riguardo all’istituto dell’adozione; ha, tuttavia, cercato di  risolvere i vari problemi emergenti con l’inserimento nel Codice dei canoni 1059 e 1080 con i quali sostanzialmente canonizzava la legge civile: l’impedimento era impediente o dirimente a seconda che tale fosse considerato dalla legge civile. 

In altre parole, il Codice del 1917 manteneva l’impedimento, ma si rimetteva al diritto civile dei vari Paesi, per cui stabiliva che la parentela legale era da considerarsi impedimento impedientenei paesi in cui, per legge civile, questa rendeva illecite le nozze (can. 1059) e impedimento dirimente per coloro che per legge civile erano incapaci a contrarre matrimonio fra loro a causa della parentela legale sorta dall’adozione (can. 1080).

Una tale normativa, che, di fatto, lasciava al potere dello Stato l’impedimento matrimoniale dell’adozione incontrò molti dissensi sin dall’inizio, anzitutto perché la sua applicazione creava notevoli difficoltà e incertezze in ambito ecclesiastico.

Il motivo di tali incertezze era determinato dalla redazione poco sicura della lettera della legge dei due canoni, da cui nascevano dubbi interpretativi; un esempio per tutti è quello che ha suscitato un lungo dibattito tra canonisti per determinare se ci si dovesse riferire alla legge civile del luogo di celebrazione del matrimonio, ovvero a quella personale dei contraenti per determinare l’esistenza degli impedimenti  impediente e dirimente di parentela legale previsti dai canoni 1059 e 1080.

Tra l’altro si è discusso a lungo in dottrina su un’altra questione che emergeva dalla legge canonica e cioè se il Codice del 1917 intendesse procedere a una canonizzazione della legge civile, circa l’impedimento di cognazione legale – cioè al recepimento della disposizione di natura civile per inserirla e inglobarla nel sistema giuridico della Chiesa – oppure intendesse fare soltanto un rinvio alla legislazione dello Stato, che in tal modo avrebbe apportato solo l’elemento materiale, mentre la sussistenza giuridica dell’impedimento canonico avrebbe trovato la fonte formale nella sola legge ecclesiastica. 

Di queste e altre problematiche – che non è il caso di approfondire in questo contesto  – ne ha tenuto conto  il Gruppo di Studio “De iure matrimoniali”, sin dal 1977, in vista della stesura del nuovo Codex Juris Canonici del 1983 che decise di stabilire e disciplinare l’impedimento in modo autonomo, partendo peraltro dall’adozione civile disciplinata dallo Stato secondo le proprie leggi e formalità, in quanto l’istituto dell’adozione è proprio del diritto civile.

Per attuare la riforma della disciplina dell’impedimento di parentela legale, tre erano in sostanza le soluzioni possibili: o mantenere la normativa del Codice del 1917 e, quindi, continuare a sostenere la canonizzazione indiscriminata della legge civile, o abrogare e sopprimere l’impedimento, o infine regolare autonomamente l’impedimento stesso. 

Dopo il Concilio Vaticano II, si è ritenuto opportuno, riformare la legislazione della Chiesa rinnovandola alla luce dell’insegnamento di questo grande evento, per renderla più conforme alle necessità dei tempi.

d) Il Codex Juris Canonici del 1983

Così il 25 gennaio 1983 è stato promulgato l’attuale Codex Juris Canonici che ha mutato ancora una volta la legislazione canonica relativa all’impedimento di parentela legale. 

Con il nuovo Codice, l’ordinamento canonico «si rende indipendente» dalla disciplina dello Stato per la natura dell’impedimento (can.1094), ma non in quanto alla relazione costitutiva dell’adozione, che rimane quale presupposto nell’ambito canonico (can. 110).

Il Nuovo Codice sull’impedimento di parentela legale ha, infatti, concentrato in un solo canone, il 1094, la disciplina dello stesso, superando il vecchio regime che, invece, prevedeva due canoni, il 1059 e il 1080, per la regolamentazione dello stesso impedimento. La normativa del can. 1094 contrasta fortemente con quella del Codice del 1917, in quanto, se in quest’ultimo veniva canonizzata la legge civile in modo assoluto, nella nuova codificazione esiste soltanto l’impedimento dirimente e l’ordinamento canonico si rende indipendente dalla regolamentazione statale.

Il Can. 1094, infatti, afferma: “Non possono contrarre validamente il matrimonio quelli che sono uniti tra loro da parentela legale sorta dall’adozione, nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale.”

Se, dunque, il can. 1094, disciplina gli effetti giuridici impeditivi dell’adozione a contrarre matrimonio, il can. 110, disciplina la costituzione del rapporto di adozione, attribuendo lo ius obbligandi nell’ordinamento canonico alla normativa civile dei diversi Stati, afferente alla costituzione del rapporto di adozione.

Recita, a tal proposito, il can. 110 C.J.C.

I figli che sono stati adottati a norma della legge civile, sono ritenuti figli di colui o di coloro che li hanno adottati.

Il can. 110 CJC/1983, dunque, indica la via della canonizzazione del diritto civile di ciascuno Stato in materia di adozione.

Tale canone, pertanto, determina la condizione giuridica dell’adottato rispetto all’adottante, o agli adottanti e, come detto, si riferisce alla costituzione del rapporto di adozione, stabilendo i confini della canonizzazione del diritto civile dei diversi Stati riguardo all’istituto dell’adozione.

Va precisato, tuttavia, che il legislatore ecclesiastico ha posto una norma di protezione per tutti casi in cui la legge canonica canonizza leggi civili: il can. 22,  infatti, stabilisce che: 

Le leggi civili alle quali il diritto della Chiesa rimanda, vengano osservate nel diritto canonico con i medesimi effetti, in quanto non siano contrarie al diritto divino e se il diritto canonico non dispone altrimenti.

La disciplina dell’impedimento di parentela legale nel CCEO (Codex Iuris Canonici Orientali) del 1990 è prevista nel can. 812 ed è sostanzialmente identica a quella del Codice del 1983.

Peraltro, benché riconosciuta la parentela legale di adozione nelle Chiese orientali, questa, tuttavia, non è legata espressamente, come nel diritto latino (can. 110), alla norma della legge civile, tant’è vero che, in diversi Paesi dove attualmente esistono cattolici orientali vige il cosiddetto sistema degli statuti personali, cui l’adozione, come tutti gli istituti che condizionano lo stato della persona, è affidata agli ordinamenti giuridici dei gruppi religiosi presenti e non all’ordinamento giuridico dello Stato. 

Ritornando, tuttavia, al Codex Juris Canonici del 1983 il legislatore ecclesiastico, secondo alcuni canonisti, relativamente al combinato disposto dei canoni 22, 110 e 1094 del C.J.C., non intenderebbe canonizzare né gli elementi del negozio giuridico dell’adozione, né gli effetti giuridici da questo derivanti, nonostante il can. 110 menzioni la norma della legge civile. 

La dottrina canonistica al riguardo parla, difatti, di canonizzazione parziale, o limitata, contrapponendola a quella totale dei canoni del Codice del 1917, la quale faceva dipendere il diritto canonico da quello civile sia in materia di adozione, sia in quella di impedimento di parentela legale.

Il can. 110 pur non stabilendo la disciplina sostanziale del rapporto di adozione, tramite il rinvio recettizio che fa, introduce nell’ambito del diritto canonico le norme sostanziali civili riguardanti la costituzione del suddetto rapporto.

La dottrina canonistica osserva che con la canonizzazione di queste norme vengono anche introdotte nell’ordinamento canonico le rispettive norme interpretative dei vari Stati.

E’ proprio da ciò che a parer mio nascono degli elementi di preoccupazione.

Come ho detto inizialmente, il diritto canonico ha come destinatari tutti i battezzati residenti in ogni parte del mondo e che sono, dunque, destinatari di leggi civili non sempre conformi al diritto  naturale e divino.

Il progetto ideologico del gender contro la famiglia

Bisogna prendere atto, infatti, che è in corso nei Paesi occidentali un chiaro tentativo di smontaggio e decostruzione della famiglia naturale per costruirla su nuove basi contrarie al diritto naturale. Ciò avviene da parte soprattutto delle Corti di giustizia, con delle inevitabili ricadute negli ordinamenti giuridici dei vari Stati, anche per ciò che riguarda l’istituto dell’adozione.

Soprattutto dalla Conferenza mondiale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di Pechino del 1995, lobby culturali, economiche e politiche hanno iniziato a diffondere nel mondo la c.d. ideologia del “gender” che mira a trasformare l’identità sessuale maschile e femminile determinata dalla natura in un costrutto culturale. 

Tale ideologia che ha lo scopo di instaurare nella società un’indifferenziazione sessuale, con ilsuperamento dei c.d. stereotipi di genere e 

tende a superare i concetti di natura e di normalità, che sono fortemente osteggiati e non riconosciuti.

In tale progetto ideologico che ha di mira la ridefinizione della famiglia, come detto, anche l’adozione ne è coinvolta, infatti, essa non è più intesa e disciplinata, in molti Paesi e presto anche in Italia, in conformità alla legge morale naturale e alla dottrina della Chiesa Cattolica. 

Coppie dello stesso sesso, infatti, possono accedere all’adozione di minori in 20 Paesi:

SpagnaFranciaRegno UnitoBelgioPaesi BassiLussemburgoSveziaNorvegiaDanimarcaIslandaMaltaStati UnitiCanadaMessicoArgentinaBrasileUruguaySudafricaAustralia e Nuova Zelanda.

Altri Paesi, pur non consentendo l’adozione di minori da parte di coppie dello stesso sesso, riconoscono a chi è in coppia con una persona dello stesso sesso l’adozione dei figli naturali e adottivi del partner (stepchild adoption); tra questi vi sono GermaniaFinlandia e Groenlandia.

Allora viene da chiederci è sufficiente la protezione posta dal can. 22 del Codex Juris Canonici, o è opportuno che venga esplicitato dal legislatore canonico cosa si intenda per adozione?

Difatti, basti guardare alle sentenze della Corte dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo che, nonostante quanto stabilito dall’art. 12 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, e cioè che “l’uomo e la donna hanno diritto di sposarsi e fondare una famiglia”, statuiscono che costituisce discriminazione non riconoscere alle unioni delle persone dello stesso sesso lo stesso status del matrimonio e quindi anche il diritto all’adozione.

Così è nel caso Schalk e Kopf c. Austria del 2010, in cui la Corte EDU ha ritenuto artificiale sostenere l’opinione che, a differenza di una coppia eterosessuale, una coppia omosessuale non possa godere della vita familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU

che è diventato il pilastro della giurisprudenza creativa dei giudici di Strasburgo ed è inteso come un concetto elastico in cui può entrarci di tutto basta che ci sia l’affetto. 

D’altra parte non è da trascurare la pronuncia della Grande Camera sempre della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo del 19 febbraio 2013, caso X e altri c. Austria che ha affermato che:

“la relazione esistente tra una coppia omosessuale che convive di fatto in maniera stabile rientra nella nozione di vita famigliare così come quella di una coppia eterosessuale che si trova nella stessa situazione” e, dunque quando un minore vive insieme a loro, la vita familiare comprende anche quest’ultimo.

Tra l’altro bisogna tenere presente che anche il Parlamento europeo in diverse risoluzioni, ha raccomandato agli Stati membri di non interporre ostacoli al matrimonio di coppie omosessuali, garantendone la genitorialità, attraverso la possibilità di adottare e ricevere in affidamentominori, e attribuendo loro gli stessi diritti spettanti alle tradizionali famiglie eterosessuali fondate sul matrimonio.

L’Italia, tuttavia, non è esente da questa epocale eclissi della ragione che si riverbera nel diritto.

Tali orientamenti, infatti, hanno trovato accoglienza, seppur parzialmente, anche dalle Corti di giustizia italiane; la Corte Costituzionale, ad esempio, pur ribadendo l’unicità del modello costituito dalla famiglia eterosessuale fondata sul matrimonio, ha sancito con la sentenza 138/2010

 il diritto dei “componenti della coppia omosessuale, quali titolari  del diritto alla “vita familiare”, di adire i giudici comuni per far valere, in presenza di “specifiche situazioni”, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata”

Ciò ha indotto la Corte di Cassazione 

 a mutare la sua giurisprudenza consolidata: come noto, nella sentenza n. 4184/2012, la Corte ha affermato che «la concezione secondo cui la diversità di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, per così dire naturalistico della stessa esistenza del matrimonio non è più condivisibile, alla luce del mutato quadro sociale ed europeo».

E’ particolarmente preoccupante, per ciò che riguarda il tema della nostra relazione, un’altra sentenza più recente della Corte di Cassazione, (Cass. n. 601/2013) che chiamata a pronunciarsi sull’affidamento esclusivo del figlio minore alla madre convivente con un’altra donna ha statuito la legittimità del suddetto affidamento, precisando che crescere in una famiglia omosessuale non può avere ripercussioni negative sullo sviluppo del minore se questo non viene provato con dati scientifici. 

Se, tuttavia, qualcuno pensasse che il diritto di adozione a persone dello stesso sesso non riguarderà mai l’Italia, è bene che si ricreda. Vi è, infatti, una giurisprudenza che sta preparando il terreno in tal senso e ciò non può non interpellare anche i canonisti che devono prendere atto di una legislazione presente in vari Paesi e presto anche in Italia, che riconosce l’adozione alle persone dello stesso sesso.

Il Tribunale per i minorenni di Bologna, 

si pone certamente in questa linea; con il decreto del 31 ottobre 2013 è stato antesignano nel mutuare le tendenze giurisprudenziali che si agitano contro la famiglia intesa come società naturale, confermando l’affidamento ad una coppia omosessuale di un minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo

Tale provvedimento dimostra come la strada si stia ormai aprendo a un’estensione dell’adozione anche alle coppie omosessuali, partendo molto spesso dall’affidamento.

E nella stessa linea si pone la recentissima decisione,

 sempre del Tribunale per i minorenni di Bologna, dell’11 novembre 2014, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 35 e 36 della legge 184/1983 (sulle adozioni internazionali) nella parte in cui “non consentono al giudice di valutare, nel caso concreto (due donne, sposate in America e residenti in Italia, che hanno chiesto al Tribunale di riconoscere la sentenza americana con la quale era stata disposta l’adozione di una minore, figlia biologica di una della due) se risponda all’interesse del minore adottato il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore, a prescindere dal fatto che il matrimonio stesso abbia prodotto effetti in Italia”

In questo quadro si situa una sentenza ancora più sintomatica di queste tendenze pro adozione gay, è la sentenza

del Tribunale per i Minorenni di Roma del 30 luglio 2014 n. 299 che ha riconosciuto la stepchild adoption, cioè l’adozione del figlio del proprio partner dello stesso sesso, sostenendo, nel caso, l’applicabilità dell’art. 44 lett. D della legge n. 184 del 1983 .

Con questi presupposti è facile, dunque, immaginare come anche

 il disegno di legge n. 1209, – dal titolo Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie, di cui comprendo le ragioni umane e che è stato licenziato, con un’insolita velocità, dalla Commissione giustizia del Senato il 4 novembre 2014

 possa diventare il “cavallo di Troia”, per aprire più facilmente il nostro ordinamento, dapprima all’affidamento di minori a persone omosessuali singole e/o in coppia e in seguito – per mezzo d’interpretazioni creative delle Corti di giustizia, che utilizzeranno, da principio sempre con più frequenza l’escamotage dell’adozione in casi particolari (art. 44, L. 184/1983) – giungere al definitivo superamento del limite posto dall’art. 6 della L. 184/1983, che consente attualmente l’adozione solo a coppie regolarmente coniugate.

 La svolta, difatti, che costringerà l’Italia a legittimare le adozioni gay sarà determinata nel momento in cui saranno approvate le c.d. unioni civili alla tedesca – che prevedono la stepchild adoption, cioè l’adozione del figlio del proprio partner omosessuale – alle quali sarà attribuito, nella sostanza, lo stesso status del matrimonio fra un uomo e una donna. 

In tal caso, a situazioni analoghe

 dovrà corrispondere la stessa disciplina; pertanto, andranno riconosciuti ai conviventi omosessuali gli stessi diritti dei coniugi con tutto ciò che ne consegue, anche in tema di affidamento dei minori (come statuito da ultimo, dalla sentenza Vallianatos e altri v/s Grecia, del 7.11.2013).

Non basterà più, a quel punto, neppure, invocare la discrezionalità del legislatore nazionale a non riconoscere alle coppie omosessuali il diritto al matrimonio e ai diritti derivanti (Gas e Dubois vs Francia del 15 marzo 2012).

Se così stanno le cose non sembra opportuno in ambito canonico, che si consideri la riforma del canone 110 CJC, sostituendo la parte in cui canonizza la legge civile, che ormai in gran parte non risponde più al diritto divino, con un dettato che espliciti i contenuti sostanziali dell’adozione?

D’altra parte la Congregazione per la Dottrina della Fede è chiara nel ritenere che: 

“Come dimostra l’esperienza, l’assenza della bipolarità sessuale crea ostacoli allo sviluppo normale dei bambini eventualmente inseriti all’interno di queste unioni. Ad essi manca l’esperienza della maternità o della paternità. Inserire dei bambini nelle unioni omosessuali per mezzo dell’adozione significa di fatto fare violenza a questi bambini nel senso che ci si approfitta del loro stato di debolezza per introdurli in ambienti che non favoriscono il loro pieno sviluppo umano. Certamente una tale pratica sarebbe gravemente immorale e si porrebbe in aperta contraddizione con il principio, riconosciuto anche dalla Convenzione internazionale dell’ONU sui diritti dei bambini, secondo il quale l’interesse superiore da tutelare in ogni caso è quello del bambino, la parte più debole e indifesa.”

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

CONSIDERAZIONI CIRCA I PROGETTI
DI RICONOSCIMENTO LEGALE
DELLEUNIONI
TRA PERSONE OMOSESSUALI 3 giugno 2003

Nel diritto canonico l’adozione ha rilevanza precipuamente, se non esclusivamente, per la determinazione dell’impedimento matrimoniale. Mi pongo, tuttavia, un punto di domanda: Quando le legislazioni civili ammettono l’adozione di bimbi da parte di persone dello stesso sesso, per il diritto canonico quel rapporto che tipo di rapporto è?

Se si riconoscesse l’impedimento matrimoniale anche da parte della legislazione canonica non si ammetterebbe implicitamente anche il rapporto sottostante, cioè quello di adozione da parte di persone dello stesso sesso nell’ordinamento canonico? 

Ritengo, dunque, che un’eventuale riforma del canone 110 C.J.C., non sarebbe da considerarsi un arroccamento su posizioni desuete e ormai non più attuali, non sarebbe un chiudersi in difesa nei confronti del mondo, non sarebbe neppure far prevalere l’aspetto del diritto a quello pastorale; NO, niente di tutto ciò, ma in un contesto relativista che, per molti versi, ha perso il contatto con la realtà, con la natura, con la normalità, con l’ovvio, con il buon senso, indicherebbe, soprattutto ai piccoli, il senso dell’umano. 

Affermare esplicitamente che l’adozione è dare un papà e una mamma a un bimbo che non li ha, non è discriminare come qualcuno vuol farci credere, ma è amare. 

8450cookie-checkConvegno nazionale dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani: “Adozione, passato e futuro di un concetto giuridico”

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