Come ogni anno, dal 2004, si celebra il 17 maggio la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Questa giornata fa da cassa di risonanza per la propaganda gender per convincere chi non fosse convinto pienamente, che è necessaria l’approvazione del ddl Zan.
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Indice
- Il fine della Giornata Internazionale contro l’omofobia
- Il fine del ddl Zan
- L’indottrinamento militante gender nelle scuole
- Il grande business che prepara il ddl Zan
- Perché la legge anti-omofobia è pericolosa e inutile
- Non servono nuove categorie di reati, le disposizioni di legge attuali sono sufficienti.
- La proposta di legge anti-omofobia mina la libertà di espressione.
- La legge anti-omofobia apre la strada a un indottrinamento gender degli studenti
- La posizione della Chiesa Cattolica
- Il rischio per le associazioni pro life e pro family di essere poste fuori legge.
- Non è sufficiente la norma “salva idee” per scongiurare la pericolosità della legge anti-omofobia.
- L’approvazione della mozione della Lega Salvini contro il ddl Zan da parte del Consiglio Comunale di Crotone
- Conclusione
Il fine della Giornata Internazionale contro l’omofobia
Come ogni anno, dal 2004, si celebra il 17 maggio la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia (o IDAHOBIT, acronimo di International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia).
Il vero fine di tale giornata è quello di propiziare una sempre più pervasiva propaganda gender nella nostra società.
Tale propaganda serve ad attuare un trasbordo ideologico inavvertito del popolo italiano, cioè far cambiare il nostro modo di pensare, facendoci assimilare a piccoli passi – grazie soprattutto alla risonanza che ne danno gli strumenti di comunicazione – un’antropologia che non ha più alla base la legge scritta nel cuore e resa visibile dal corpo, ma un’antropologia basata sul mero desiderio e sull’assoluta autodeterminazione
La Giornata contro l’omofobia, che, quest’anno, molte amministrazioni pubbliche ed enti stanno organizzando, rigorosamente senza contraddittorio, ha lo scopo di fare pressing per una celere approvazione del ddl Zan.
Il fine del ddl Zan
Tuttavia, il fine della legge – come ho più volte sostenuto – – non è tanto la tutela degli omosessuali, ma quello di inserire nel nostro ordinamento giuridico un ulteriore e decisivo tassello per procedere più speditamente alla decostruzione sociale, culturale e antropologica del nostro popolo.
È significativo che l’art. 7 del ddl Zan preveda, che “la Repubblica riconosca il giorno 17 maggio la Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia”.
Tale riconoscimento, invero, serve affinché tale giornata diventi pretesto, più di quanto non lo sia ora, per attuare una militante propaganda gender in tutte le amministrazioni pubbliche, ma soprattutto, nelle scuole,(cfr. art. 7 ddl Zan) con incontri e iniziative utili a rieducare i nostri giovani all’antropologia gender.
L’indottrinamento militante gender nelle scuole
Se oggi per l’ingresso del gender nelle scuole, ossia per legittimare gli “insegnamenti” sull’identità di genere, è richiesto l’indispensabile consenso informato dei genitori, con l’entrata in vigore della legge Zan tali insegnamenti finirebbero per non avere più ostacoli, potendo essere impartiti anche contro la volontà dei genitori.
Questi insegnamenti saranno impartiti da associazioni LGBTIQ, cioè da quelle associazioni che fanno parte di quella galassia che considera l’identità sessuale come fluida.
In tali corsi sarà insegnato a studenti minorenni e dunque ancora vulnerabili sul piano emotivo e psicologico, che non è importante e determinante il sesso biologico, cioè la propria realtà biologica, ma è più importante come ci si percepisce e che, dunque, si può scegliere il proprio orientamento sessuale nel catalogo che prevede oltre 58 orientamenti sessuali.
Tale indottrinamento gender ha consentito – nel Regno Unito, in Canada e in altre nazioni ove una legge anti omofobia, come quella Zan è in vigore da anni – agli uomini di entrare nei rifugi per la violenza domestica, nelle carceri femminili, negli spogliatoi delle donne e così via, e così compiere violenze sessuali e stupri.
Mentre alcuni Paesi stanno tornando sui propri passi riguardo all’educazione gender, l’Italia fa il contrario.
I genitori, o i docenti, d’altra parte, se volessero opporsi a tali insegnamenti incorrerebbero, ai sensi del ddl Zan, in una denuncia per omofobia, così da dover subire un processo che sarebbe la loro vera condanna morale, a prescindere dall’esito del processo.
Il grande business che prepara il ddl Zan
Dietro a tutto ciò, tuttavia, è pronto un grande business.
Alle associazioni LGBTIQA per ripagarle del loro ruolo, che un tempo era del proletariato, sarà concesso di poter lucrare sui corsi che saranno realizzati da loro nelle scuole e nelle amministrazioni pubbliche.
Il ddl Zan, come anche le leggi contro la violenza sulle donne, o quelle sull’integrazione dei migranti consentono, infatti, a una certa galassia di associazioni, o cooperative, prevalentemente vicine alla sinistra, di guadagnare con i corsi di formazione nelle scuole o nelle amministrazioni pubbliche, ottenendo, tra l’altro, sovvenzioni o finanziamenti da Enti pubblici
In un contesto che può indurre confusione, quando anche la Chiesa Italiana va a cercarsi una terra di mezzo pur di non prendere una netta posizione contraria al ddl Zan, esaminiamo brevemente le ragioni che rendono inutile e pericolosa un’approvazione della legge anti omofobia.
Perché la legge anti-omofobia è pericolosa e inutile
Di una legge come quella che il parlamento vorrebbe approvare non abbiamo bisogno perché attualmente nel nostro ordinamento giuridico sono già presenti norme volte a tutelare la dignità e il decoro delle persone e la loro integrità fisica e psicologica, quali, ad esempio, i delitti contro la vita (art. 575 e seguenti. cod. pen.), contro l’incolumità personale (art. 581 e seguenti cod. pen.), i delitti contro l’onore, come la diffamazione (art. 595 cod. pen.), i delitti contro la personalità individuale (art. 600 e seguenti cod. pen.), i delitti contro la libertà personale, come il sequestro di persona (art. 605 cod. pen.) o la violenza sessuale (art. 609 e seguenti. cod. pen.), i delitti contro la libertà morale, come la violenza privata (art. 610 cod. pen.), la minaccia (art. 612 cod. pen.) e gli atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.); sono altresì previste nel Codice Penale circostanze aggravanti, tra le quali i motivi abietti o futili nell’art. 61, comma 1, n.1, l’aver agito con crudeltà nell’art. 61, comma 1, n.4, e tutto ciò già ricomprende anche i reati cui si fa riferimento nel testo del disegno di legge.
Non servono nuove categorie di reati, le disposizioni di legge attuali sono sufficienti.
Non sussiste, invero, nel nostro ordinamento alcun vuoto legislativo quanto alla tutela delle persone da eventuali discriminazioni per motivi di “sesso, genere, orientamento sessuale o identità di genere”, (cfr. art.1 d.d.l. Zan); queste ultime, peraltro, sono categorie nuove, che si vorrebbero far entrare nel nostro ordinamento giuridico e di cui persino la Commissione affari costituzionali ne ha rilevato l’indeterminatezza e la genericità, incompatibili con le caratteristiche di tassatività che deve avere una norma penale.
Per giunta, la proposta di legge in esame configurerebbe una tutela rafforzata per le persone LGBT, dando in tal modo luogo a una discriminazione a danno di soggetti che sono socialmente vulnerabili (gli anziani, gli obesi, i disoccupati, ecc.).
La legge anti-omofobia che si propone di prevenire ogni forma di violenza lesiva della dignità, dell’integrità e dell’onorabilità, ma anche dell’immagine di ogni persona senza alcuna distinzione, crea, di fatto, una categorizzazione, creando nuove minoranze.
Le disposizioni di legge esistenti, del resto, sono sufficienti per tutelare le aggressioni e le violenze anche ai danni di persone omosessuali, non c’è bisogno di ampliare il catalogo delle norme penali.
La proposta di legge anti-omofobia mina la libertà di espressione.
Il disegno di legge all’esame del Senato, tra l’altro, mina la nostra libertà di espressione e può arrivare, una volta diventato legge, a comminare pene severissime, financo la reclusione fino a 6 anni (cfr. art. 2 del d.d.l. Zan che modifica l’art. 604 bis 2 c., c.p.), per chi ad esempio non si riconosca nel modello culturale politicamente corretto sui temi del matrimonio gay, dell’utero in affitto, dell’indottrinamento gender nelle scuole, delle adozioni gay (art. 2 d.d.l Zan).
Ma non è tutto; dall’eventuale approvazione del testo di legge in parola, con la sentenza di condanna il giudice può disporre ai sensi dell’art. 5 del Ddl, facendo riferimento alla legge Mancino (art. 1 bis L. 26 aprile 1993 n. 122):
- l’obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un’ora determinata e di non uscirne prima di un’altra ora prefissata, per un periodo non superiore a un anno;
- la sospensione della patente di guida, del passaporto e dei documenti di identificazione validi per l’espatrio per un periodo non superiore a un anno;
- il divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;
- il divieto di partecipare in qualsiasi forma ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o ammnistrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni, nonché, se il condannato non si oppone, la pena accessoria dell’obbligo di prestare un’attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità (servizi sociali presso comunità Lgbt).
La legge anti-omofobia apre la strada a un indottrinamento gender degli studenti
Appare, inoltre, preoccupante, l’art. 8 del disegno di legge anti-omofobia che affida all’ufficio competente la elaborazione “con cadenza triennale” di “una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere”;
– che, dunque, alla stregua di detta norma, la anzidetta strategia dovrà recare “la definizione degli obiettivi e l’individuazione di misure relative all’educazione e all’istruzione…”
– che appare, pertanto, palese in detta previsione il rischio di un indottrinamento ideologico pro “gender” dei bambini e dei giovani, fasce particolarmente vulnerabili della società, con palese e grave violazione del diritto – dovere dei genitori di educare i propri figli, costituzionalmente tutelato (art. 30), quindi in spregio della libertà di educazione.
La posizione della Chiesa Cattolica
Comunicato della CEI del 10 giugno 2020
Anche la Conferenza Episcopale Italiana che con un proprio comunicato datato 10 giugno 2020 ha affermato che: “un esame obiettivo delle disposizioni a tutela della persona, contenute nell’ordinamento giuridico del nostro Paese, fa concludere che esistono già adeguati presidi con cui prevenire e reprimere ogni comportamento violento o persecutorio”, e inoltre che “anche per questi ambiti non solo non si riscontra alcun vuoto normativo, ma nemmeno lacune che giustifichino l’urgenza di nuove disposizioni”. Ha, piuttosto, evidenziato che: “un’eventuale introduzione di ulteriori norme incriminatrici rischierebbe di aprire a derive liberticide, per cui – più che sanzionare la discriminazione – si finirebbe col colpire l’espressione di una legittima opinione, come insegna l’esperienza degli ordinamenti di altre Nazioni al cui interno norme simili sono già state introdotte. Per esempio, sottoporre a procedimento penale chi ritiene che la famiglia esiga per essere tale un papà e una mamma – e non la duplicazione della stessa figura – significherebbe introdurre un reato di opinione. Ciò limita di fatto la libertà personale, le scelte educative, il modo di pensare e di essere, l’esercizio di critica e di dissenso”.
Nota della Presidenza della CEI del 26 aprile 2021
La Presidenza della conferenza Episcopale il 26 aprile 2021 è intervenuta nuovamente, con una nota ammorbidendo i toni.
La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, riunitasi lunedì 26 aprile, coerentemente a quanto già espresso nel comunicato del 10 giugno 2020, nel quadro della visione cristiana della persona umana, ribadisce il sostegno a ogni sforzo teso al riconoscimento dell’originalità di ogni essere umano e del primato della sua coscienza. Tuttavia, una legge che intende combattere la discriminazione non può e non deve perseguire l’obiettivo con l’intolleranza, mettendo in questione la realtà della differenza tra uomo e donna.
In questi mesi sono affiorati diversi dubbi sul testo del ddl Zan in materia di violenza e discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere, condivisi da persone di diversi orizzonti politici e culturali. È necessario che un testo così importante cresca con il dialogo e non sia uno strumento che fornisca ambiguità interpretative.
L’atteggiamento che è stato di Gesù Buon Pastore ci impegna a raggiungere ogni persona, in qualunque situazione esistenziale si trovi, in particolare chi sperimenta l’emarginazione culturale e sociale.
Il pensiero va in particolare ai nostri fratelli e sorelle, alle nostre figlie e ai nostri figli, che sappiamo esposti anche in questo tempo a discriminazioni e violenze.
Con Papa Francesco desideriamo ribadire che «ogni persona, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, va rispettata nella sua dignità e accolta con rispetto, con la cura di evitare ogni marchio di ingiusta discriminazione e particolarmente ogni forma di aggressione e violenza» (Amoris Laetitia, 250).
Alla luce di tutto questo sentiamo il dovere di riaffermare serenamente la singolarità e l’unicità della famiglia, costituita dall’unione dell’uomo e della donna, e riconosciamo anche di doverci lasciar guidare ancora dalla Sacra Scrittura, dalle Scienze umane e dalla vita concreta di ogni persona per discernere sempre meglio la volontà di Dio.
Auspichiamo quindi che si possa sviluppare nelle sedi proprie un dialogo aperto e non pregiudiziale, in cui anche la voce dei cattolici italiani possa contribuire alla edificazione di una società più giusta e solidale.
Dichiarazioni del Cardinale Bassetti del 16 maggio 2021
Il Cardinale Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana il 16 maggio 2021 parlando nell’omelia durante la messa per gli operatori dell’informazione, ha detto che “la legge potrebbe essere fatta meglio”, “andrebbe corretta piu’ che affossata”, e “dovrebbe essere chiara in tutti i suoi aspetti senza sottintesi”.
Il rischio per le associazioni pro life e pro family di essere poste fuori legge.
La proposta di legge in esame si palesa, dunque, non come uno strumento di tutela, bensì, di repressione del dissenso.
Detta proposta, infatti, tende ad immettere, come detto, nell’ordinamento un vero e proprio reato di opinione, basato sulla vaghezza del concetto di discriminazione, da un lato, e sulla violazione del principio di legalità/tassatività delle fattispecie (art. 25 Costituz.), dall’altro;
L’Interprete della norma, qualora, desse un’interpretazione irragionevole e incostituzionale della legge anti-omofobia, sarebbero a rischio anche le Associazioni pro life o pro family, e ciò in forza della proposta introduzione della messa fuori legge degli enti con finalità “discriminatorie” fondate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere (art. 604 bis C.P.);
– che l’applicazione delle pene sopra menzionate rischia di minare fortemente la libertà di esprimere liberamente il proprio pensiero, garantita dall’art. 21 della Costituzione (si pensi alle affermazioni dirette, per esempio, a sostenere la famiglia formata di uomo e donna), in tal modo alimentando un clima intimidatorio che non trova giustificazione di essere, né per motivazione né per il numero di situazioni segnalate.
Non è sufficiente la norma “salva idee” per scongiurare la pericolosità della legge anti-omofobia.
Non è, peraltro, sufficiente, infine, l’art. 4 del DDL Zan denominato norma salva idee, che apparentemente cerca di tutelare il pluralismo delle idee e che tuttavia, non basta per stare tranquilli, come qualcuno vorrebbe farci credere. Tale articolo del DDL, infatti, risulta molto generico e non tutela la libertà di espressione, perché non indica quali tassativamente devono essere i comportamenti da censurare, lasciando, peraltro, una massima discrezionalità al giudice di valutare se un comportamento sia idoneo o meno a soggiacere alla pena prevista dal DDl.
L’espressione ivi contenuta “purché non idonee” è assai debole; riguarda il pensiero, sganciato dalla intenzione, dal tempo e dal contesto.
Fin qui un brevissimo excursus del ddl Zan, già approvato dalla Camera dei Deputati.
L’approvazione della mozione della Lega Salvini contro il ddl Zan da parte del Consiglio Comunale di Crotone
Significativa, tuttavia, è stata, il 2 dicembre 2020, l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di Crotone della mozione contro il ddl Zan, presentata dalla consigliera Marisa Luana Cavallo, Capogruppo della Lega Salvini di Crotone, che è stato uno dei casi più recenti con una rilevanza pubblica contro l’approvazione della legge anti-omofobia.
Conclusione
Per i motivi su esposti , riteniamo che l’approvazione della legge Zan, che vuole imporre a tutti noi – con la minaccia del carcere – una rieducazione gender, sia pericolosa per la libertà del popolo italiano, ma soprattutto è pericolosa per nostri giovani, che subiranno un indottrinamento al quale non potranno opporsi.
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